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Escluso il soccorso istruttorio sul prezzo offerto

Il soccorso istruttorio non è applicabile al prezzo, essendo quest’ultimo un elemento essenziale dell’offerta: è quanto affermato dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 11 marzo 2021, n. 101.

Ed infatti, la finalità del soccorso istruttorio è quella di consentire l’integrazione della documentazione amministrativa già prodotta al fine della partecipazione alla gara ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di completare l’offerta (in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione) o di riformularla, in violazione dei principi di immodificabilità, segretezza, imparzialità e “par condicio”.

Conseguentemente, possono ritenersi astrattamente ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell’offerta; ed infatti, il comma 9 dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.