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Controllo di regolarità amministrativa e contabile: le indicazioni della Corte dei conti

Come è noto, il legislatore ha attribuito ampia rilevanza al controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti, stabilendo al comma 1 dell’art. 147 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che esso è finalizzato “a garantire […] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

L’effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta, quindi, un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147, in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell’azione amministrativa (cfr. sez. reg di controllo per l’Emilia Romagna, delib. n. 154/2015/PRSP).

Il legislatore prevede che, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo avvenga attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei servizi e, qualora le determinazioni comportino “riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”, debba essere richiesto al responsabile del servizio finanziario anche il parere di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL e il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del TUEL.

A questo proposito, con la recente delib. n. 29/2021/VSGC dello scorso 8 marzo (data di delibera),è stata ribadita l’importanza del ruolo assunto dal responsabile del servizio finanziario che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del TUEL, è preposto “alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”.

Nella fase successiva all’adozione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è espletato, sotto la direzione del segretario comunale, secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente.

Come affermato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR del 3 aprile 2017, “La verifica del funzionamento di tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall’amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo. A quanto sopra deve aggiungersi la necessità di consentire uno stretto monitoraggio delle direttive impartite ai servizi dal responsabile del servizio finanziario, in ragione delle ricadute in termini sia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità”.