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Anche i piccoli Comuni devono adottare il piano della performance

Anche i Comuni fino a 5.000 abitanti sono tenuti ad adottare il piano della performance, onde consentire una programmazione minimale ma comunque necessaria, in quanto le norme in materia non hanno previsto aree di esenzione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, nella delib. n. 20/2021/PRSP, depositata lo scorso 8 marzo, richiamando il parere n. 1/2018 della sez. reg. di controllo per la Sardegna.

Ed infatti, l’art. 10, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legislativo n. 150/2009 dispone che le amministrazioni pubbliche adottino entro il 31 gennaio di ogni anno il piano della performance ed entro il 30 giugno la relazione sulla performance; l’art. 169, comma 3 e comma 3 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prescrive, inoltre, l’obbligatorietà del piano esecutivo di gestione solo per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per i quali il piano della performance è unificato in un unico documento con il piano esecutivo di gestione.

Il quadro normativo sopra indicato, pertanto, prevede solo l’unificazione del PEG e del piano della performance per i comuni con maggior numero di abitanti ma non esime dall’adozione del richiamato piano della performance i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Si rammenta, inoltre, che il principio applicato della programmazione, Allegato 4.1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, al punto 10.4, sollecita l’adozione del piano esecutivo di gestione in forma semplificata anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali, come precisato, non vige l’obbligo di redazione, disponendo che “Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l’adozione anche in forma semplificata”.

Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 150/2009, inoltre, l’adozione del piano della performance, per tutti gli enti locali è condizione necessaria per l’esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari futuri.

Ricordiamo, infine, che “l’assegnazione, in via preventiva, di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l’erogazione della retribuzione di risultato” (sez. contr. per il Veneto, delib. n. 161/PAR/2013; sez. contr. per la Puglia, delib. nn. 123/PAR/2013 e 15/PAR/2016).