Il Sindaco lavoratore a tempo determinato non può percepire l’indennità di funzione in misura piena

Sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, questi non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno in un recente parere del 2 marzo 2021 (consultabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/pareri/98809).

È interessante seguire l’iter argomentativo che ha portato a tale affermazione di principio.

Come è noto, l’art. 81 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che “i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato”; il successivo art. 82, comma 1, prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei comuni che, in quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.

La norma ha la finalità “di indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 19/PAR/2013).
Più nel dettaglio, la ratio dell’art. 82, comma 1, è quella di “promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni.  La medesima ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsa dalla legge. Proprio questa situazione, e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50%” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 88/2019/PAR).

In definitiva, “il dimezzamento dell’indennità prevista per […] il lavoratore dipendente che non chiede l’aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero” (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, delib. n. 92/2017/PAR).

Già in passato il Ministero aveva più volte evidenziato che l’indennità di funzione vada riconosciuta per intero agli amministratori locali che, per legge, non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati nonché i lavoratori dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata della stessa.

Tale interpretazione ha trovato conferma in diverse pronunce della Corte dei conti, la quale ha chiarito che “Nel caso in cui (…) il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri  soggetti dell’ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell’indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa” (cfr. Corte dei conti, SS.RR. per la Regione Siciliana in sede consultiva, delib. n. 26/2013/SS.RR./PAR; condivide l’assunto, in linea generale, anche Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 75/2019/PAR).

È stato anche evidenziato che “L’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato) (…). Ne consegue che, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente la natura (…) del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta” (cfr. Corte dei Conti, Puglia, delib. n. 75/2019/PAR, nonché sez. reg. di controllo per la Liguria, delib. n. 109/2018/PAR).

In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, la Corte dei Conti, modificando parzialmente l’orientamento sopra illustrato, ha recentemente osservato che “considerato che la struttura e le caratteristiche del contratto di lavoro a tempo determinato, connotato dalla prefissione di un termine, rendono tale tipologia contrattuale incompatibile con l’istituto dell’aspettativa […] non risulta consentito ammettere il lavoratore a tempo determinato alla indennità nella misura piena, in quanto lo stesso, risultando oggettivamente tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro, non potrebbe assolvere all’incarico a tempo pieno e in forma esclusiva e, inoltre, si troverebbe a percepire per intero sia l’indennità di funzione sia il trattamento stipendiale” (Corte dei conti, sez. reg. di controllo della Sardegna, delib. n. 8 del 12 febbraio 2020).

In conclusione, il dimezzamento dell’indennità di funzione è correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa; ogni qualvolta ciò sia non sia possibile, nei casi e per le ragioni sopra illustrate, detta indennità va riconosciuta per intero.

Secondo quanto osservato dal Giudice contabile, come visto, a tale principio fa eccezione il caso in cui l’amministratore sia un lavoratore dipendente a tempo determinato, in quanto in tale ipotesi il riconoscimento dell’indennità piena “concretizzerebbe una ingiustificata discriminazione tra le due situazioni soggettive esaminate: quella dell’amministratore in aspettativa non retribuita, con diritto a percepire la sola indennità di funzione e quella dell’amministratore/lavoratore a termine che percepirebbe oltre all’indennità in misura piena il proprio trattamento stipendiale” (sez. reg. di contr. per la Sardegna, del. n. 8/2020 cit.).

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