Rilevanza IVA delle somme pagate a titolo di transazione
Come è noto, in termini generali, una somma di denaro assume rilevanza, ai fini IVA, se corrisposta a titolo di controvalore (rectius corrispettivo) di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate; diversamente, sono escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio.
Pertanto, ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale in concreto applicabile, risulta necessario individuare la “funzione economica” delle somme dedotte in contratto, rilevanti agli effetti dell’IVA, se corrisposte a fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico della controparte; ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 costituiscono, infatti, prestazioni di servizi imponibili “le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte”.
Anche la giurisprudenza, occupandosi della materia, ha affermato che “la prestazione di servizi – pure in prospettiva unionale – è un’operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all’interno di un rapporto sinallagmatico” (Corte di Cassazione, sent. n. 20233/2018).
Applicando i suddetti principi, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 145 del 3 marzo 2021, la dazione di denaro, a seguito di transazione, alla controparte che rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti del soggetto pagatore, può essere qualificata come il corrispettivo previsto per l’assunzione di un obbligo di non fare/permettere rilevante agli effetti dell’IVA: in buona sostanza, il nesso di sinallagmaticità funzionale rinvenibile dagli impegni reciprocamente assunti conferma il carattere novativo degli accordi transattivi, con conseguente rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle somme corrisposte da un contraente all’altro della transazione.