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Non serve il riconoscimento del debito fuori bilancio ammesso alla massa passiva del dissesto

Il Consiglio Comunale non è tenuto ad adottare atti deliberativi di riconoscimento di debiti fuori bilancio che siano già stati ammessi alla massa passiva e liquidati dalla Commissione straordinaria di liquidazione per tutte le fattispecie previste dall’art. 194 del TUEL: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n. 26/2021/PAR, depositata il 23 febbraio 2021.

Come è noto, la Sezione delle Autonomie, con delib. n. 12/SEZAUT/2020/QMIG, era intervenuta sull’argomento, riconsiderando l’orientamento prevalente nella interpretazione delle Sezioni regionali di controllo circa l’impossibilità di inserire nel piano di rilevazione della massa passiva un debito fuori bilancio ove non sia stata adottata formale deliberazione di riconoscimento da parte del Consiglio comunale. Al riguardo, pronunciandosi su una questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Campania, la Sezione delle Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: “Per i debiti fuori bilancio rivenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva”.

Nell’occasione era stato evidenziato che, senza disconoscere le finalità plurime della delibera consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (“individuazione della fonte di finanziamento, effettività del mezzo di copertura, mantenimento degli equilibri, trasmissione alla Procura erariale in relazione a eventuali profili di responsabilità”), era stato ammesso che “dette esigenze assumano nel micro sistema normativo del dissesto diversa consistenza e come lo stesso offra, comunque, garanzie in relazione sia al finanziamento del debito – che trova copertura nella massa attiva ossia nelle risorse individuate dall’OSL ex artt. 252, comma 4, lett. b) e 255 Tuel – sia ai profili di controllo democratico presidiati dalle disposizioni che prevedono la resa del conto a carico del medesimo organo” e “anche con riferimento alle responsabilità erariali … l’art. 252, comma 5, Tuel preveda a carico dell’OSL un espresso obbligo di denunzia in caso di accertamento di danni cagionati all’ente locale o all’erario”.

La Sezione delle Autonomie aveva richiamato, inoltre, l’art. 254, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che, a proposito dell’inclusione dei debiti fuori bilancio nel piano di rilevazione della massa passiva, prevede che “l’organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all’Ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’Ente locale …” (problema del cd. “debito altrui”), risolvendo anche l’ultimo dubbio ermeneutico sollevato dall’orientamento prevalente delle sezioni regionali e sottraendo all’eventuale intervento del Consiglio comunale anche quest’ultima funzione.

D’altro canto, il comma 7 del citato art. 254 del TUEL autorizza già l’OSL a “transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative ai debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3”. Tale potere può essere esercitato semplicemente “inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione”, e pertanto, come sostenuto dalla Sezione remittente, si pone in stretta connessione con gli ampi poteri cognitivi e determinativi attribuiti all’organo straordinario di liquidazione nell’ambito della rilevazione della massa passiva.

Sgombrato il campo da questi (pre)giudizi di valore, la Sezione delle Autonomie in sede nomofilattica non poteva che concludere riconoscendo “la competenza dell’OSL al riconoscimento dei debiti fuori bilancio rivenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato con riguardo a tutte le fattispecie dei cui all’art. 194 del Tuel”.

Per i motivi sopra richiamati, è chiaro che il citato riferimento al “riconoscimento” è da intendersi in senso atecnico e che l’inserimento nella massa passiva del debito da parte dell’OSL ha funzione costitutiva ed esaurisce tutti i prerequisiti richiesti per le successive fasi di liquidazione e pagamento, senza ulteriori formalità in capo agli organi comunali, ordinari e straordinari.

Diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione di funzioni e o di attività, contraria alle esigenze di celerità e certezza delle risultanze proprie della procedura di liquidazione.