La competenza nello specifico settore dei componenti la commissione giudicatrice
Come è noto, l’art. 77, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede che “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato:
- che la predetta disposizione non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto;
- che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1° ottobre 2018, n. 5603);
- che, d’altra parte, è preferibile che a fronte componenti con competenza nel settore “primario” cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, ve ne siano altri con competenze in settori “secondari” che interferiscono e intersecano il primo (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 24 aprile 2019, n. 2638), ovvero, non soltanto di natura tecnica, ma amministrativa e gestionale (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 28 giugno 2019, n. 4458);
- che, in breve, la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 6 novembre 2019, n. 7595);
- che la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 23 dicembre 2019, n. 8700).
Alla luce delle indicazioni giurisprudenziali richiamate, nella recente sent. 1° marzo 2021, n. 1700, il Consiglio di Stato, sez. V, ha ritenuto la legittima composizione della commissione di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali nella quale il presidente era il responsabile del settore finanziario del Comune e gli altri due componenti erano, rispettivamente, il responsabile del settore pianificazione territoriale, lavori pubblici e commercio e il responsabile del settore urbanistica.
Secondo i giudici, trattavasi di funzionari strettamente interessati dall’imposizione tributaria comunale e, comunque, di primario rilievo da punto di vista delle funzioni amministrative dell’ente comunale; essi, pertanto, erano certamente in grado di valutare in ragione dei criteri previsti dal bando di gara la migliore offerta proposta dai concorrenti.