Come è noto, l’art. 243-bis, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che, per effetto della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”.
Secondo quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II ter, nella sent. 25 febbraio 2021, n. 2359, il giudizio di ottemperanza è in toto equiparabile alle procedure esecutive, e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 243 bis del TUEL; conseguentemente, non può ritenersi accoglibile la richiesta della nomina del commissario ad acta, tipica del giudizio di ottemperanza.