Opportuna l’adozione di uno specifico regolamento interno in materia di spese di rappresentanza
È opportuna l’adozione, da parte del Comune, di uno specifico regolamento interno in materia di spese di rappresentanza, in quanto tali spese, non essendo direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, con la Delib. n. 36/2020/PRSE del 24 febbraio 2021.
Ed infatti, l’adozione di un regolamento interno in materia di spese di rappresentanza, data la natura facoltativa e non necessaria delle stesse, che, peraltro, vanno considerate recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all’osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile in linea con le norme dettate dal TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), ed il corretto inserimento delle stesse nella più ampia programmazione dell’Ente, garantendo in tal modo l’efficacia dell’attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.
Nell’occasione i giudici hanno stigmatizzato il comportamento dell’Ente che non aveva provveduto alla trasmissione dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 2015, così come stabilito dall’art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente locale”.