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La rilevanza dell’inventario aggiornato secondo la Corte dei conti

Le attività di inventario e di valutazione sono propedeutiche alle politiche di valorizzazione di tali beni patrimoniali, che l’ente deve attuare nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 51/2021/PRSE, depositata lo scorso 23 febbraio.

I giudici hanno evidenziato che la migliore utilizzazione delle risorse richiede che anche il patrimonio dell’ente vada gestito e reso economicamente efficiente; un passaggio essenziale per una migliore gestione del patrimonio è quello della ricognizione completa di tutti gli immobili di proprietà dell’ente, nella loro natura oggettiva, per le loro funzioni, per lo stato manutentivo, poiché da una visione complessiva si può partire con una programmazione per il migliore utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico.

Peraltro, l’aggiornamento dell’inventario è un obbligo previsto dall’art. 230, comma 7, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), il quale dispone che gli enti locali “provvedano annualmente all’aggiornamento degli inventari”; tale adempimento, peraltro, è necessario per garantire una corretta predisposizione dello stato patrimoniale, nel rispetto, così come previsto dall’art. 230, comma 1, del TUEL, del principio contabile generale n. 17 (principio della competenza economica) e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato 1 e all’Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n. 118/2011.