Dissesto chiuso e mancata transazione: il creditore può richiedere l’integrale pagamento
Quando si esaurisce la procedura di dissesto ed il Comune ritorna “in bonis”, viene meno l’inibitoria delle azioni esecutive individuali ed il creditore – con riguardo ai debiti in precedenza inseriti nella procedura e rimasti insoddisfatti – ha la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 12 febbraio 2021, n. 130, richiamando un orientamento già espresso in passato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 14 febbraio 2020, n. 74; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 4 settembre 2018, n. 5184).
Ed infatti, premesso che il rifiuto delle transazioni rientra nelle prerogative del creditore – in quanto “la stipula delle transazioni durante la gestione straordinaria era finalizzata a consentire al creditore di valutare la sua convenienza a riscuotere subito ma parzialmente il suo credito (oltre che a permettere una diminuzione del passivo)” (TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. n. 74 del 2020 cit.) – va considerato che “una volta completata la procedura di risanamento finanziario coloro i quali non hanno voluto accettare la proposta di transazione conservano piene le ragioni creditorie nei confronti dell’ente locale, essendosi in particolare precisato che “resta integra -secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata – la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Né per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto – che tende al risanamento finanziario dell’ente locale ed a fare fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato – si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato” (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2095; nello stesso senso, Corte Cost. sentenza n. 269 del 1998; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 3 dicembre 2013, n. 10391)” (TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 3514/2019 e, meno recentemente, TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 389/2012).
Sulla scia delle considerazioni che precedono deve, dunque, affermarsi che, in difetto di una espressa disposizione che impedisca tale attività, ai sensi dell’art. 248 del TUEL:
- una volta che sia stato chiuso il procedimento di dissesto e l’ente sia ritornato “in bonis”, il creditore riacquista la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale (comma 2);
- il credito azionato è suscettibile di produrre accessori anche per il periodo “coperto” dal dissesto.
Secondo la recente giurisprudenza, infatti, “la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui all’art. 21 d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. con modificazioni dalla l. 19 marzo 1993 n. 68 (ora trasfuso nell’art. 248, d.lg. n. 267 del 2000) deve essere interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto escluse l’opponibilità alla procedura di liquidazione e l’ammissione, alla massa passiva, degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione dell’apposito rendiconto. Infatti, l’eventuale dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 1224 c.c. a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile: pertanto, la citata disposizione, secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente locale non producono interessi, né rivalutazione monetaria ha carattere meramente sospensivo e non preclude all’interessato – una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto – di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell’Ente risanato” (TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 18 agosto 2020 n. 9250 ed ampia giurisprudenza ivi richiamata).