Buoni pasto ai lavoratori in smart working: non concorrono al reddito
Anche i buoni pasto corrisposti ai lavoratori in modalità c.d. agile non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle impose sui redditi, approvato con DPR n. 917/1986: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 123 del 22 febbraio 2021.
Secondo gli esperti dell’Agenzia, in assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, si ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Conseguentemente, non deve operarsi nei confronti dei lavoratori in smart-working la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.