Bilancio di previsione e consuntivo hanno natura di atti fidefacenti
Nell’ambito della contabilità degli enti pubblici territoriali, tanto al bilancio di previsione che al consuntivo va attribuita la natura di atti fidefacenti, in quanto il primo è espressione di una programmazione politico-gestionale munita del vaglio di attendibilità e veridicità, fonte di conoscenza dei programmi futuri dell’ente e del grado di avanzamento degli stessi ed il secondo fornisce la rappresentazione contabile delle attività svolte dagli amministratori nell’anno di riferimento, dovendo permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi, tradotti in cifre, del bilancio di previsione, nel rispetto degli equilibri economici e finanziari: è quanto affermato dal TAR Basilicata, sez. I, nella sent. 16 febbraio 2021, n. 143, richiamando la sent. 19 luglio 2018, n. 33843 della Corte di Cassazione, sez. V pen.
In rendiconto, in particolare, trova il suo necessario presupposto nel bilancio di previsione, in seguito al quale esprime una funzione certificatrice delle attività e passività effettivamente sostenute dalla gestione dell’ente. Proprio in virtù di tale certificazione, anche il rendiconto risulta munito di particolare fede pubblica, legata alla correttezza ed alla veridicità delle registrazioni in esso contenute. Il rendiconto, infatti, che è la rilevazione contabile e la dimostrazione del risultato di una gestione, acquista rilevanza giuridica indipendentemente dagli altri documenti che possono accompagnarlo, relativamente ai fatti in esso esposti.
Una delle conseguenze pratiche di tale natura, secondo i giudici lucani, è la necessità di presentare una querela di falso in tutti i casi in cui l’interessato intende affermare la non veridicità del contenuto di detti atti.