Legittimo non aggiudicare l’appalto dinanzi ad un’offerta economicamente non conveniente

È legittimo l’operato della stazione appaltante che, dinanzi ad un’offerta economicamente non conveniente per l’ente, in quanto di importo superiore a quello rilevato mediante attività di benchmarking dei prezzi di beni e servizi nell’ambito merceologico di riferimento, non procede all’aggiudicazione dell’appalto: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 17 febbraio 2021, n. 1455.

Ed infatti, l’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito”. Peraltro, proprio l’operatività di detta disposizione esclude che possa ingenerarsi alcun affidamento in capo ai concorrenti.

Il potere di non aggiudicare la gara è, dunque, subordinato unicamente alla valutazione di non convenienza economica, esplicitata con idonea motivazione.

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