Le condizioni per l’operatività dell’esenzione IVA per le prestazioni socio-sanitarie
L’art. 10, comma 1, numero 27-ter), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 112 del 16 febbraio 2021, la suddetta disposizione si applica nella misura in cui si verifichino congiuntamente determinate condizioni:
- dal punto di vista oggettivo, devono essere rese prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili;
- tali prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma, ossia anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- le medesime prestazioni devono essere rese da determinati soggetti quali organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale o da enti del Terzo settore non aventi natura commerciale.