Il dies a quo del termine quinquennale della prescrizione sul giudizio della Corte dei conti sul conto dell’agente contabile non decorre dal temine dell’anno finanziario oggetto della gestione ma dal dies del deposito del conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale della Corte: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria nella sent. n. 67/2021, depositata lo scorso 15 febbraio.
Ed infatti, con specifico riguardo ai giudizi di conto, l’art. 27 del R.D. n.1038/1933 detta una peculiare disciplina relativa agli effetti estintivi del decorso del tempo sul giudizio di conto degli agenti contabili; in particolare, detta norma prevede che “Decorsi cinque anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata presso la segreteria della Sezione la relazione prevista dall’articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l’eventuale responsabilità’ amministrativa e contabile a carico dell’agente contabile […]”.
Analogamente, l’art. 150 del Codice di giustizia contabile (Decreto Legislativo n. 174/2016) prevede che “Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d’udienza”.