La circostanza che i documenti giustificativi delle spese oggetto del giudizio di conto dell’economo siano stati oggetto di furto non è sufficiente a dichiarare il discarico del conto e ad esonerare da responsabilità per le spese estranee al regolamento economale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria, nella recente sent. n. 67/2021, depositata lo scorso 15 febbraio.
Dall’esame della disciplina generale in materia di contabilità di Stato (artt. 472, 474, 485, 583 del R.D. n. 827/1924 – Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) può ricavarsi il principio generale della possibilità di ricostituzione (duplicazione) della documentazione contabile smarrita, distrutta ovvero illecitamente sottratta.
Peraltro, dalla disciplina codicistica (artt. 2220 e 2724, comma 3 c.c.), si ricavano sia il principio dell’obbligo di regolare tenuta della documentazione contabile obbligatoria, sia le conseguenze, in termini di onere probatorio, dello smarrimento ovvero della distrazione della documentazione contabile. In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare (di recente, ord. n. 9611/2017; sent. n. 5182/2011, in materia fiscale) che, ove il debitore dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile e fiscale, “trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti”. Nel caso specifico, i giudici contabili calabresi hanno stigmatizzato il comportamento dell’economo comunale che, dinanzi al furto avvenuto nei locali dell’Ente, neppure ha tentato di ricostituire la documentazione contabile sottratta, in larga misura verosimilmente rinvenibile negli archivi generali (nonché nelle memorie dei computer utilizzati) del Comune ovvero di altri settori dell’Ente (ad esempio, le determine di concessione di contributi ai bisognosi ex art. 12 della legge n. 241/1990, ovvero gli atti che possano dimostrare lo svolgimento di manifestazioni pubbliche in occasione delle quali la spesa si sarebbe resa necessaria, etc..), attività che avrebbe reso possibile ricostruire, anche mediante presunzioni, la legittimità o meno di buona parte delle spese sub iudice. In conclusione, i giudici hanno condannato l’economo al rimborso delle spese prive di giustificativi e ritenute estranee (per come desumibile dalla denominazione e dalla classificazione contabile delle medesime) alle finalità istituzionali dell’Ente e/o eccedenti rispetto a quelle consentite dal regolamento economale.