Deve riconoscersi il diritto di accesso, a favore della società in house affidataria del servizio idrico integrato, ai documenti comunali necessari a tutelare il proprio diritto di credito nei confronti dell’Ente: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 11 febbraio 2021, n. 383, stigmatizzando il silenzio serbato dal Comune a fronte dell’istanza presentata.
Nel caso specifico, era accaduto che il Comune, pur in presenza dell’affidamento del servizio in discorso alla società in house, utilizzava parte degli impianti di quest’ultima per svolgere in economia i servizi di depurazione e fognatura; conseguentemente, l’affidataria aveva richiesto l’accesso agli atti correlati alla determinazione di approvazione del ruolo idrico, contenenti gli importi delle tariffe applicate, agli atti contenenti i criteri di determinazione e l’applicazione delle tariffe di erogazione del servizio e alle fatture conseguentemente emesse dal Comune.
I giudici campani hanno ricordato che, in linea generale, ai sensi dell’art. 22, comma primo, della Legge n. 241/1990, per “diritto di accesso” si intende “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” e per “interessati” si intendono “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
In base alla configurazione normativa, il diritto di accesso è dunque correlato alla tutela di una situazione giuridica soggettiva qualificata, collegata al documento oggetto della relativa richiesta: nel caso specifico, l’accesso deve essere riconosciuto, essendo stato dimostrato un interesse attuale, concreto e personale, per la cui tutela è necessario l’accesso agli atti richiesti.