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Serve un’adeguata motivazione per superare i pareri negativi di regolarità tecnica e contabile

È illegittima la delibera di Giunta che, senza fornire motivazione, decide di non tenere conto dei pareri negativi di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale: è quanto ribadito dal TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, nella sent. 12 febbraio 2021, n. 64, nella quale i giudici hanno ricordato che, avendo il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 4 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), una forte attitudine condizionante che impone, per giustificare il suo superamento è obbligatoria una qualificata e specifica motivazione.

Nel caso specifico la Giunta, senza indicare le ragioni per non tenere conto dei pareri negativi in discorso, aveva provveduto a rideterminare la pianta organica del Comune, inserendo l’Ufficio di Polizia Municipale all’interno dell’Area Amministrativa, in violazione delle norme che garantiscono l’autonomia a tale corpo, posto alle dirette dipendenze del Sindaco (cfr. artt. 2 e 9 della Legge n. 65/1986 – Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale).

Come è noto, l’art. 49 del TUEL impone che ogni deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale (non concretante atto di indirizzo) sia corredata – già in sede di elaborazione della proposta – del parere di “regolarità tecnica” ed eventualmente, in caso di incidenza diretta o riflessa su profili economico-finanziari o patrimoniali, del parere di “regolarità contabile” del responsabile del servizio di ragioneria. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 17 aprile 2020, n. 2450, l’importanza di tale apporto tecnico è fatta palese:

  1. dal carattere obbligatorio del parere (che “deve essere richiesto”: art. 49, comma 1);
  2. dalla rilevanza ai fini dei “controlli interni” (cfr. art. 147 bis);
  3. dalla autonoma responsabilizzazione, sul piano amministrativo e contabile, dei soggetti chiamati a formularli (cfr. art. 49, comma 3);
  4. dalla loro attitudine condizionante (che impone, ove la Giunta e il Consiglio abbiano inteso discostarsene, un obbligo di qualificata e specifica motivazione: cfr. art. 49, comma 4);
  5. dalla rilevanza delle situazioni di “conflitto di interessi” (cfr. art. 6 bis n. 241/1990), che strutturano il duplice obbligo di preventiva “segnalazione” (in caso di conflitto anche solo “potenziale”) e di “astensione”.