L’immobile comunale utilizzato quale bar al servizio di una scuola appartiene al patrimonio indisponibile
Un immobile di proprietà comunale utilizzato quale bar al servizio di una scuola appartiene al patrimonio indisponibile dell’Ente: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 13 febbraio 2021, n. 306.
Come è noto, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico, proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché “destinati ad un pubblico servizio“, ai sensi dell’art. 826 comma 3 c.c., deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, senza che possa essere attribuito valore determinante al nomen iuris che le parti abbiano inteso dare al rapporto, in quanto esso non è idoneo ad incidere sull’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, comportante che la sua cessione in godimento al privato vada ricondotta nel genus della concessione amministrativa (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sent. 8 luglio 2019, n. 4784).
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato la presenza di entrambi gli elementi sopra citati:
- la destinazione del bene, da parte dell’Ente, allo svolgimento di un pubblico servizio, essendo finalizzato al servizio di ristorazione a favore degli studenti e del personale della scuola, oggetto di apposito bando di gara;
- l’effettivo utilizzo del bene a favore della collettività (nel caso specifico, di quella scolastica).