Discrezionale il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da violazione delle norme in materia di spesa
Il riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) consegue all’attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all’ente la valutazione dell’utilità e dell’arricchimento ottenuti con l’acquisizione di beni e servizi, attraverso l’assunzione di un’obbligazione sprovvista di copertura contabile: è quanto ribadito dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 12 febbraio 2021, n. 392, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione, SS.UU., espresso nella sent. 21 dicembre 2020, n. 29178 (cfr.: https://www.cuzzola.it/2021/02/05/il-riconoscimento-di-un-debito-fuori-bilancio-per-violazione-delle-regole-sulla-spesa-non-e-atto-vincolato-ma-discrezionale/).
Ciò significa che, pur non esistendo un diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A., gli effetti del mancato riconoscimento incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati; pertanto, ove il privato agisca in giudizio lamentando il silenzio dell’ente sull’istanza diretta al riconoscimento del debito, la giurisdizione sulla controversia non è in capo al giudice amministrativo ma a quello ordinario, in quanto la situazione giuridica fatta valere si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale.