Dinanzi ad un procedimento giudiziale di importo particolarmente rilevante, il necessario accantonamento a fondo rischi può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente: è quanto consentito dall’Allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, punto 5.2, lett. h), come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte nella delib. n. 30/2021/PRSE, depositata lo scorso 8 febbraio.
Nel caso specifico i giudici hanno evidenziato l’assoluta insufficienza di un fondo contenzioso di 5.000 euro a fronte di un procedimento che superava nettamente l’importo di un milione e con una modesta quota disponibile del risultato di amministrazione.
In tali casi, perciò, è fondamentale l’incremento del fondo, con ripartizione in più esercizi, onde evitare che l’eventuale soccombenza definitiva nell’ambito del contenzioso pendente possa determinare un consistente squilibrio nel bilancio dell’Ente.