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Le criticità nella gestione della cassa possono determinare rischi di responsabilità erariale

Massima attenzione dei giudici contabili alla gestione dei vincoli di cassa e del reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria: nella delib. n. 4/2021/PRSE della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, depositata lo scorso 1° febbraio, i giudici contabili hanno deciso la trasmissione degli atti alla Procura per gravi criticità accertate nella gestione della cassa del Comune.

I giudici hanno ribadito che, sulla scia di precedente giurisprudenza (cfr. sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, delib. n. 94/2020/REF), ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, è fondamentale la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e la relativa osservanza nella successiva gestione, in quanto «la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell’art. 186 del tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione».

Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato notevoli perplessità circa l’assenza di vincoli dinanzi ad entrate in conto capitale oggetto di mutui.

L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (Sezione delle Autonomie, delib. n. 31/2015/INPR; sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, delib. n. 108/2020/PRSP; sez. reg. id controllo Veneto, delib. n. 157/2020/PRSE).

In questo ambito, si ricorda che l’art. 180, comma 3, del TUEL prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti «gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti». Allo stesso modo, il successivo art. 185, comma 2, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino «il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti».

Ulteriore elemento critico segnalato dai giudici è rappresentato dal massiccio e reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria e dalla mancata integrale restituzione della stessa in diversi esercizi.

Sul punto, è stato evidenziato che tali circostanze rappresentano un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell’incapacità dell’Ente di far fronte, con le entrate ordinarie, ai pagamenti, ed è sintomatica della difficoltà in cui esso si trova nella riscossione delle proprie entrate; l’anticipazione di cassa è un’operazione eccezionale volta al superamento di crisi di liquidità meramente temporanee e, conseguentemente, non può divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese (sez. reg. di controllo Piemonte, delib. n. 68/2020/SRCPIE/PRSE).

Come osservato anche recentemente dalla giurisprudenza contabile, «l’istituto dell’anticipazione di cassa (artt. 222 cit. e 3, comma 17, terzo periodo, L. 350/2013) è negozio caratterizzato da causa giuridica in cui si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve tra ente pubblico e tesoriere» (sez. reg. di controllo Liguria, delib. n. 9/2021/PRSP).

In altri termini, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all’anticipazione di tesoreria sconfina in una forma (anomala) d’indebitamento, trasformando l’anticipazione in una forma di debito di medio termine, in difformità dall’art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all’utilizzo dell’indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Peraltro, il prolungato ricorso all’anticipazione di tesoreria può comportare costi elevati per l’Ente (sez. reg. di controllo Lombardia, delib. n. 107/2020).

Ancora, i giudici hanno evidenziato che l’anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingente e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell’esercizio, non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo. Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme dai criteri della sana e prudente gestione finanziaria e, per l’assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, rappresenta un sintomo di possibile violazione della regola aurea di destinazione dell’indebitamento alle spese d’investimento (sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, delib. n. 108/2020/PRSP).