Anche le società in house sono sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti

La giurisdizione contabile delle società in house in ordine all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo per i danni cagionati al patrimonio della società spetta alla Corte dei conti: è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, SS.UU., nell’ordinanza n. 614 del 15 gennaio 2021.

E ciò in quanto le società in house costituiscono diretta espressione dell’Amministrazione che se ne avvale per l’autoproduzione di beni e servizi, rispetto alla quale si pongono alla stessa stregua di articolazioni organizzative interne, sicché la loro attività non è rapportabile a quella di un soggetto privato dotato di un’autonoma soggettività giuridica, ma resta sostanzialmente imputabile all’Amministrazione di riferimento; i vincoli gerarchici cui sono assoggettati i loro organi nei confronti di quest’ultima impediscono inoltre di considerarli, come gli altri amministratori delle società a partecipazione pubblica, investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la società, rendendo invece configurabile un vero e proprio rapporto di servizio, così come accade per gli altri dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall’ente pubblico: per tale motivo, si è affermato che il pregiudizio derivante dalla condotta degli agenti, pur incidendo sul patrimonio della società, formalmente separato da quello dell’ente titolare della partecipazione, rileva, sotto il profilo sostanziale, come danno al patrimonio di quest’ultimo, con la conseguenza che la giurisdizione in ordine all’azione risarcitoria spetta alla Corte dei conti.

L’affermata insussistenza di un vero e proprio rapporto di alterità soggettiva tra la società partecipata e l’ente pubblico partecipante non consente di escludere la possibilità di un concorso tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, laddove sia prospettato sia un danno erariale che un danno arrecato alla società, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio.

Le precedenti conclusioni sono avvalorate dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il quale, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, ha infatti ribadito l’assoggettamento di questi ultimi alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, facendo però salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

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