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Corsi di formazione in Regione diversa da quella di accreditamento: no all’esenzione IVA

Non può riconoscersi l’esenzione IVA per i corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti in una Regione diversa da quella in cui è stato concesso l’accreditamento regionale al soggetto formatore: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 85 del 4 febbraio 2021.

La motivazione di tale soluzione è dovuta al fatto che, ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ogni Ente Regionale, essendo un soggetto pubblico diverso dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, adotta, nelle proprie aree di competenza territoriale, autonomi criteri di riconoscimento.

Al riguardo, l’art. 10, n. 20), del d.P.R. n. 633/1972 prevede l’esenzione IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)”.

Come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la disposizione testè richiamata, coerentemente con quanto previsto dall’art. 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

  1. devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  2. devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 della menzionata circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti Locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative (ad esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento: cfr. risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007).