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Le entrate e le spese per servizi conto terzi

Come è noto, possono essere correttamente annoverate tra le entrate e le spese per servizi conto terzi quelle entrate e quelle spese, ivi compresi i fondi economali, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per il Comune: quindi, le previsioni e gli accertamenti d’entrata conservano l’equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella delib. n. 9/2021/PRSE, depositata lo scorso 28 gennaio, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto n. 7.1, fornisce una precisa definizione dei servizi per conto terzi, includendovi quelle transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte del Comune (es. quelle effettuate come sostituto di imposta).

Inoltre, sono classificabili in tal modo le transazioni riguardanti i depositi dell’Ente presso terzi, i depositi di terzi presso il Comune, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Di contro, l’autonomia decisionale sussiste qualora il Comune concorra alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Il principio contabile applicato, in via meramente esemplificativa, fa rientrare nella categoria dei servizi conto terzi le seguenti transazioni:

  • le operazioni svolte dall’Ente come capofila, come mero esecutore della spesa, nei casi in cui il comune riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e importi predefiniti;
  • la gestione della contabilità svolta per conto di un altro Ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
  • la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.

Viceversa, non hanno natura di servizi per conto di terzi e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

  • le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate (quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.);
  • le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative del comune stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
  • i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri Enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
  • le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.