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La precisa quantificazione della massa passiva è il presupposto per la corretta redazione del piano di riequilibrio

Come è noto ai fini della corretta e regolare predisposizione del piano, l’art. 243-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) esige un’attenta ricognizione e una precisa quantificazione sia delle passività da ripianare sia delle misure di risanamento da adottare.

La struttura bipartita del contenuto del piano che ne evidenzia, quindi, la duplice natura, al contempo “ricognitiva” rispetto ai fattori di squilibrio e “programmatica” rispetto alle misure di riequilibrio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale, nella sent. n. 3/2021/EL, depositata lo scorso 1° febbraio, ribadendo un orientamento costante (cfr., sezioni riunite, sent. n. 34/2015/EL).

La fase ricognitiva esige, infatti, la precisa quantificazione della massa passiva iniziale e costituisce, come tale, il presupposto per la corretta impostazione contabile e giuridica del piano, rappresentando l’obiettivo del risanamento in termini di risorse straordinarie da recuperare.

La fase programmatica richiede, di contro, la predisposizione di misure in grado di conseguire il risanamento attraverso il progressivo e completo recupero delle passività emerse dalla ricognizione iniziale.

Il giudizio sulla congruità del piano di riequilibrio rimesso alle sezioni regionali di controllo investe entrambe queste fasi e consiste:

  • in una preventiva verifica della corretta quantificazione della massa passiva iniziale in base a criteri di veridicità e completezza;
  • e in una successiva valutazione dell’idoneità delle misure indicate a darne totale copertura nei tempi stabiliti, in ragione dell’attendibilità delle relative previsioni di entrata e di spesa (cfr. sezioni riunite, sent. n. 34/2015/EL).

Sussiste, peraltro, una pregiudizialità logica e giuridica tra i giudizi attinenti alle due fasi, dal momento che l’idoneità delle misure pianificate dipende, innanzitutto, da una quantificazione “veritiera e corretta” delle passività complessive, alle quali occorre trovare copertura nella proiezione temporale prescelta dall’ente, e solo in un secondo momento dalla concreta attuabilità delle stesse (cfr. sezioni riunite, sent. n. 15/2019/EL).

Conseguentemente, dinanzi ad una determinazione imprecisa ed inattendibile della massa passiva iniziale, la Corte può e deve negare l’approvazione del piano di riequilibrio adottato dal Comune.