Dinanzi ad una certificazione negativa sulla regolarità contributiva in capo al professionista partecipante alla gara, la stazione appaltante deve estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto di detta certificazione: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 28 gennaio 2021, n. 833, ribadendo un principio già espresso in precedenti occasioni (cfr., ad esempio, la sent. 19 febbraio 2019, n. 1141, della medesima sezione).
Ed infatti, l’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) lega la gravità delle “violazioni in materia contributiva e previdenziale” da un lato alla sussistenza di ragioni “ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” e, dall’altro ed alternativamente, per i professionisti iscritti agli “enti previdenziali non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”, alle “certificazioni” di questi ultimi, in quanto aventi carattere negativo.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la certificazione negativa, al pari di quanto avviene dinanzi alla mancanza di un DURC regolare, comporta una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, con conseguente esclusione necessaria dalla gara.
Ricordiamo, infine, che lo stesso art. 80, comma 4, sterilizza l’attitudine escludente dell’irregolarità – con previsione che, per la sua natura eccezionale, deve ritenersi di stretta interpretazione – solo in caso di pagamento (o di vincolante impegno a pagare) assunto e formalizzato “prima della scadenza del termine di presentazione delle domande”.