L’utilizzo di entrate straordinarie per spese correnti non può che essere temporaneo ed eccezionale

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 11/2021/PRSE, depositata lo scorso 28 gennaio, a ciascun ente locale che si trovi a sostenere spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.) per erogare servizi alla collettività, i principi di sana e corretta gestione impongono di assicurare la copertura di tali spese con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari.

L’utilizzo di risorse straordinarie e di parte capitale per il finanziamento della spesa corrente, sia pure nelle ipotesi consentite dall’ordinamento, rappresenta un elemento di forte rischio per l’equilibrio di bilancio nei successivi esercizi, per i quali tale destinazione non sia più consentita dal quadro normativo.

La giurisprudenza contabile ha, infatti, chiarito che l’utilizzo di entrate diverse per la copertura di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti percentuali di legge, non può che essere temporaneo, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell’Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente (cfr. sez. di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 281/2012/PRSE, n. 89/2014/PRSE, n. 226/2014/PRSE).

Per quanto esposto, il mantenimento dell’equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell’ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie.

I principi di sana e corretta gestione impongono, in definitiva, all’ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

In relazione a questa esigenza, l’art. 162, comma 6, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

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