In materia di responsabilità patrimoniale dei dipendenti degli enti locali, l’art. 93 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) richiama “le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato”.
Il riferimento è agli artt. 18 e seguenti del DPR. n. 3/1957 e, segnatamente, all’art. 22, intitolato “Responsabilità verso i terzi”, in base al quale “L’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo”, cui fa immediato seguito il precetto per cui “L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione”. Il successivo art. 23 delinea i tratti del danno ingiusto rilevante per il sorgere della connessa responsabilità circoscrivendolo a “quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o colpa grave”.
In armonia con il dettato costituzionale risulta, quindi, che anche per il personale degli enti locali la regola generale è quella della responsabilità diretta del dipendente che è chiamato a rispondere per i danni causati con azioni (atti o attività) o omissioni (inerzie o ritardi). A tale responsabilità si affianca quella diretta e solidale dell’amministrazione di appartenenza, rispetto alla quale non vale la limitazione, sul crinale soggettivo, al dolo e alla colpa grave.
In sintesi, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sardegna, nella recente delib. n. 6/2021/PAR, depositata lo scorso 26 gennaio, il regime della responsabilità civile verso terzi del lavoratore pubblico importa che:
- nel caso di colpa lieve dell’agente risponde unicamente l’amministrazione e il debito connesso al risarcimento del danno entra, come elemento negativo, nel patrimonio dell’ente causandone il depauperamento;
- nel diverso caso di dolo o colpa grave dell’agente, l’amministrazione e il dipendente rispondono entrambi, direttamente e solidalmente; qualora sia l’ente a rifondere il danneggiato il dipendente risponderà a titolo di responsabilità erariale per danno c.d. indiretto.
Con riferimento alla responsabilità erariale, inoltre, è opportuno ricordare che l’art. 21, comma 2, del DL. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in parte riscrive i contorni dell’elemento subiettivo della responsabilità amministrativa, ponendo una deroga temporale al titolo soggettivo dell’imputazione per colpa grave nei seguenti termini: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.