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L’anticipazione di tesoreria deve essere temporanea e non può trasformarsi in un mutuo atipico

L’anticipazione di tesoreria non può trasformarsi da operazione eccezionale, preordinata al superamento di crisi di liquidità meramente temporanea, in “mutuo” atipico, destinato a finanziare spese: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, con la delib. n. 9/2021/PRSP, depositata lo scorso 18 gennaio.

Ne deriva, quindi che, le anticipazioni di cassa eccedenti i limiti funzionali e quantitativi costituiscono indebitamento e non possono essere assunte come mezzo di copertura surrettizia (Corte Costituzionale, sent. n. 188/2014).

L’assenza di temporaneità del deficit di cassa, oltre a violare il principio di sana gestione finanziaria e a costituire indice dell’esistenza di squilibri di bilancio (anche in presenza di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità: Corte dei conti, sez. contr.  per l’Emilia-Romagna, delib. n. 63/2019/PRSP) è sintomo di possibile violazione della regola costituzionale di destinazione dell’indebitamento alle spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.). Infatti, trattasi di istituto di carattere eccezionale, utilizzabile unicamente per il superamento di crisi di liquidità temporanee e non convertibile in strumento ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese (Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 89/2017/PRSP).

I giudici liguri hanno, altresì, evidenziato l’esigenza di uno scrupoloso perseverare sia nella riscossione delle entrate sia nel contenimento e razionalizzazione della spesa, anche attraverso l’attivazione di un cronoprogramma annuale di rientro dal deficit di cassa (cfr. Corte dei conti, delib. n. 19/SEZAUT/QMIG del 14 luglio 2014), preordinato ad annualmente compulsare i miglioramenti stimati, nei suddetti termini di riduzione della spesa ed implementazione delle entrate, nonché ad azionare in generale i più appropriati interventi correttivi delle deviazioni dell’azione contabile.