L’omessa o falsa dichiarazione non produce l’esclusione automatica dalla gara
Il concorrente che rende dichiarazioni non rispondenti al vero in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara oppure omette di dichiarare una circostanza potenzialmente idonea a determinarne l’estromissione non può essere automaticamente escluso dalla procedura ma la stazione appaltante deve effettuare in concreto le proprie valutazioni sull’idoneità dell’omissione o della falsa dichiarazione ad incidere negativamente sull’affidabilità del concorrente: è quanto sottolineato dal TAR Toscana, sez. I, con la sent. 18 gennaio 2021, n. 62.
Al riguardo, l’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede la possibile esclusione dalla procedura dell’operatore economico che “abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”; il più recente intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 16 del 28 agosto 2020) ha chiaramente concluso per una ricostruzione che esclude espressamente di poter ravvisare un qualche “automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis). Infatti, tanto “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, quanto “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” sono considerati dalla lettera c) quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sull’ “integrità o affidabilità” dell’operatore economico. È pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c) [ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32” (punto 14 della motivazione).
La possibile esclusione da una procedura non può fermarsi, quindi, alla rilevazione in ordine all’aver reso (o non reso) un’informazione fuorviante, ma dovrà necessariamente passare un vaglio ulteriore teso a stabilire “se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Del pari (la Stazione appaltante) dovrà stabilire allo stesso scopo se quest’ ultimo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 28 agosto 2020, n. 16, punto 14 della motivazione).