Un Comune, nell’esercizio della sua autonomia, può valutare la possibilità di stipulare un accordo di programma con altri Comuni territorialmente limitrofi nel cui ambito è insediata una Stazione dei Carabinieri, al fine di contribuire alle spese ed oneri connessi alle opere di manutenzione straordinaria dell’immobile occupato dalla predetta Stazione dell’Arma dei Carabinieri: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia nella delib. n. 2/2021/PAR, depositata lo scorso 19 gennaio.
Per affermare detto principio i giudici contabili hanno effettuato un ragionamento ermeneutico basato su due disposizioni:
- il comma 4bis dell’art. 3, del DL n. 95/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, introdotto dalla Legge n. 208/2015 (comma 500), che riconosce ai Comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione determinato dall’agenzia delle entrate, di immobili, di proprietà di terzi, destinate a caserme delle forze dell’ordine;
- il precedente art. 3 comma 2 bis della Legge n. 135/2012, che ha introdotto una modifica al comma 439 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, riconoscendo ai Comuni la facoltà di concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, beni immobili di loro proprietà.
Entrambe le disposizioni perseguono la tutela del bene pubblico sicurezza dei cittadini, che non può appartenere ad un unico livello di Amministrazione (lo Stato) ma deve rappresentare una responsabilità per tutti gli enti che si occupano degli interessi pubblici della collettività amministrata, concorrendo, infatti, a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela: e la sicurezza pubblica è certamente un bene meritevole di tutela “allargata”.
Di conseguenza, è perfettamente ammissibile un intervento sussidiario del Comune rispetto a quello che è un compito dello Stato (in particolare, con riferimento alla sicurezza dei cittadini, del Ministero dell’Interno); detto intervento sussidiario, per essere coerente con le finalità ̀ istituzionali proprie degli enti locali, deve essere motivato dalla necessità di assicurare il mantenimento di un presidio di pubblica sicurezza. E questo compito spetta all’ente nell’esercizio della propria autonomia istituzionale, nell’ambito del sistema multilivello, sulla base degli strumenti normativi esistenti.
Secondo i giudici, inoltre:
- non è necessario che l’immobile ricada nel territorio comunale ma è sufficiente che l’area territoriale coperta dalla stazione di sicurezza includa il Comune che sopporta l’onere economico;
- le spese di manutenzione straordinaria devono qualificarsi in termini di spesa in conto capitale e, conseguentemente, il contributo fornito dal Comune deve essere contabilizzato con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale ad altri enti pubblici;
- la ripartizione delle spese fra i Comuni partecipanti all’accorso afferisce alla discrezionalità amministrativa dell’ente.