Come è noto, in materia di arretrati CCNL, il principio contabile, paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, auspica gli accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL.
Intervenendo sull’argomento, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, nella delib. n. 10/2021/PRSP del 18 gennaio scorso, ha evidenziato che l’accantonamento della somma in parola risponde, comunque, ad un criterio di sana gestione che l’ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall’attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi.
Secondo i giudici contabili, l’obbligatorietà dell’accantonamento è individuabile dal Decreto Legislativo n. 165/2001; ed infatti:
- l’art. 48, comma 2, primo periodo, prevede che “gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies”;
- l’art. 48, comma 4, secondo periodo, dispone che “per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa”.