L’importanza del riaccertamento dei residui per la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio
L’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, richiamato dall’art. 228, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), precisa che, nell’operazione annuale di riaccertamento dei residui, possono essere conservate le sole entrate accertate, esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate, nonché le spese impegnate, liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate.
Le entrate e le spese accertate e impegnate, non esigibili nell’esercizio considerato, devono essere, invece, reimputate all’esercizio in cui diverranno liquidabili (mediante l’eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato). Il riaccertamento ordinario dei residui – che deve essere considerato una consuetudine acquisita per l’amministrazione – deve essere effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio e, soprattutto, al termine di tale procedura non possono essere conservati fra i residui posizioni cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 2/2021/PRSE, depositata lo scorso 13 gennaio 2021, appare evidente la connessione fra la corretta effettuazione dell’operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, infatti, unitamente alla cassa, costituiscono la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 del TUEL) che, se positivo, può essere utilizzato nel bilancio dell’esercizio successivo sia per gli impegni liberi sia per quelli vincolati dando copertura a predeterminate spese (art. 187 del TUEL), nonché ripianando eventuali disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 del TUEL).
Nel caso in cui l’avanzo d’amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di dubbia esigibilità perché stimati con troppa approssimazione, la copertura delle spese da ultimo elencate sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.
Per tali motivi va prestata particolare attenzione alla procedura di riaccertamento.