Attestazione non veritiera circa l’esistenza di debiti fuori bilancio: è reato di falso ideologico

Risponde di falso ideologico il responsabile dell’ufficio finanziario che omette, pur avendone contezza, l’esistenza di debiti fuori bilancio: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. V, nella sent. n. 37517/2020, depositata lo scorso 28 dicembre.

Secondo i giudici, per rispondere del reato di falso ideologico è sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente quando, nonostante evidenze puntuali (nel caso specifico, esistenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive comunicate all’ufficio finanziario), si attesta coscientemente il contrario tramite l’omissione; non è richiesto, inoltre, per la configurazione del reato, nè l’animus nocendi né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.

I giudici hanno stigmatizzato il comportamento del responsabile dell’ufficio finanziario, visto che come sarebbe stato suo precipuo compito, in considerazione del ruolo rivestito, procedere alla verifica dei debiti fuori bilancio e darne corretta evidenza.

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