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Affidamento diretto dopo Decreto Semplificazioni: il confronto fra i preventivi è una best practice

Come è noto, il Decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020, convertito con la Legge n. 120/2020) ha previsto l’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per i servizi di importo inferiore a 75.000 euro (art. 1, comma 2).

Su tale aspetto è recentemente intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 753 del 10 dicembre 2020, evidenziando che l’affidamento diretto previsto dal Decreto Semplificazioni in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Secondo il MIT, il legislatore, per appalti di modico importo, ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi; l’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta, comunque, una best practice.

L’amministrazione può procedere all’affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice: tale atto conterrà, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.