L’importanza del regolamento sulle spese di rappresentanza secondo la Corte dei conti

Ancora una volta, la Corte dei conti interviene sull’opportunità che il Comune adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 1/2021/PRSP del 13 gennaio 2021, ribadendo quanto già affermato dalla medesima sezione regionale nella delib. n 140/2020/PRSP del 9 luglio 2020.

Le spese di rappresentanza, così come chiarito dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, del. n. 244/2018, del. n. 178/2017, del. n. 200/2016; sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, del. n. 59/2015), per essere giustificate, devono assolvere il preciso scopo di promuovere, verso l’esterno, l’immagine dell’ente.

L’art. 16, comma 26, del DL n. 138/2011 recita: “Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, sul sito internet dell’ente locale”.

L’opportunità dell’adozione del regolamento in discorso è coerente con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica: l’adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della Pubblica Amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa–contabile non discrezionale, rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell’ente, garantendo, così, l’efficacia dell’attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa (ricordiamo, infatti, che le limitazioni imposte dall’art. 6, comma 8, del DL n. 78/2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza che, essendo non direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino).

 

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