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I requisiti per l’iscrizione di un immobile comunale nel patrimonio indisponibile dell’Ente

Come è noto, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 24 gennaio 2019, n. 596; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 24 novembre 2020, n. 12430; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 20 gennaio 2020, n. 51), un immobile comunale è includibile nel patrimonio indisponibile dell’Ente in presenza di due requisiti:

  • la manifestazione di volontà dell’amministrazione, desumibile da un atto amministrativo espresso, di destinare il bene a pubblico servizio (c.d. requisito soggettivo);
  • l’effettiva adibizione del bene a tale uso (c.d. requisito oggettivo).

Applicando la suesposta regola, il TAR Liguria, sez. I, nella recente sent. 12 gennaio 2021, n. 19, ha affermato che rientra nel patrimonio indisponibile del Comune un immobile che:

  • con deliberazione di Giunta comunale è stato formalmente sottoposto al vincolo di “interesse cittadino” ed inserito nell’elenco dei beni patrimoniali indisponibili destinati a pubblico servizio per “uso associativo” e, segnatamente, per l’erogazione di servizi di pubblico interesse alla collettività, prevedendone contestualmente l’assegnazione ad un’associazione;
  • l’immobile è stato effettivamente utilizzato per fornire servizi di rilevante interesse sociale ai giovani e alla cittadinanza in generale.