Il revisore che, al momento dell’estrazione, non è più residente nella Regione nel cui elenco era stato originariamente inserito, non può essere nominato e si dovrà procedere con la prima riserva estratta: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno in un recente parere pubblicato lo scorso 5 gennaio (e consultabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/pareri/98690).
Nel caso specifico era accaduto che il primo revisore estratto aveva spostato, prima dell’estrazione, la propria residenza in altra Regione e, a seguito dell’estrazione, aveva manifestato l’intenzione di accettare l’incarico e di cambiare nuovamente residenza nella Regione della precedente residenza.
Gli esperti del Ministero hanno evidenziato che la formazione e la gestione dell’elenco dei revisori degli enti locali di cui al Decreto Ministeriale n. 23 del 2012, allo stato attuale opera su base regionale e che il revisore, al momento della modifica della propria residenza, avrebbe dovuto contestualmente comunicare al Ministero il cambio di residenza: ed infatti, l’art. 7 del citato regolamento, stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta di inserimento nell’elenco, ove al comma 2, specifica che nella domanda di iscrizione si fa riferimento alla Regione di residenza e alle Province per le quali si manifesta l’indisponibilità alla scelta.
Di talché, risulta evidente che l’elemento dell’iscrizione ad una Regione piuttosto che ad un’altra è fondamentale ai fini del sorteggio: in altri termini, il revisore non può accettare l’incarico in quanto al momento dell’estrazione a sorte non era residente nella Regione e di conseguenza non sarebbe stato estratto se avesse comunicato tempestivamente il cambio di residenza.