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Le istanze per la concessione di sussidi sono esenti dall’imposta di bollo

Non è dovuta l’imposta di bollo sull’istanza presentata per la concessione di sussidi: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 37 dell’11 gennaio 2021, richiamando l’art. 8, comma 3, della Tabella al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), secondo cui godono dell’esenzione dal bollo le domande dirette ad ottenere “sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza”.

Gli esperti dell’Agenzia hanno ricordato che già in passato il Consiglio di Stato, sez. III, con il parere n. 656 espresso in data 13 maggio 1997, aveva fatto luce sull’interpretazione del termine “sussidi” richiamato nella disposizione testè citata, precisando che, per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l’ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto.

Di conseguenza, applicando tale principio al caso specifico oggetto dell’interpello, l’Agenzia ha ritenuto operante l’esenzione per l’istanza per il riconoscimento di un contributo regionale a fondo perduto per gli operatori economi della filiera del turismo, in grande difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.