Non è dovuta l’imposta di bollo sulla manifestazione di interesse prodotta in risposta ad un’indagine di mercato svolta in modalità telematica e finalizzata all’individuazione di idonei operatori economici, da invitare alla successiva procedura negoziata: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 7 del 5 gennaio 2021.
Secondo gli esperti dell’Agenzia, infatti, si è dinanzi ad un documento che non rientra fra quelli disciplinati dalla normativa in materia di bollo e, conseguentemente, non può essere assoggettato a detta imposta; e ciò anche in ragione delle caratteristiche dell’avviso telematico, finalizzato ad una ricerca di mercato, non impegnativo per il Comune, che non costituiva proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico e che non vincolava in alcun modo l’amministrazione comunale, che rimaneva libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che avevano inviato manifestazione di interesse potessero vantare alcuna pretesa.
Nell’occasione l’Agenzia ha ricordato che, parimenti, non è dovuta l’imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione: infatti, si tratta di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione e che, quindi, sono non rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo (cfr. risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013).