Il Comune in dissesto può utilizzare la procedura di riequilibrio se non riesce a predisporre il bilancio stabilmente riequilibrato
Se il Comune in dissesto non riesce a predisporre il bilancio stabilmente riequilibrato è possibile il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 184/2020/PAR, depositata il 22 dicembre 2020.
Tale possibilità si evince dall’art. 256, comma 12, del TUEL, il quale prevede che “Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all’ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis”.
I giudici hanno precisato che la fattispecie secondo la quale l’ente che ha deliberato lo stato di dissesto non sia in grado di predisporre l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato possa essere ricondotta, sussistendone tutti i presupposti, nella fattispecie prevista e disciplinata dal suddetto comma 12; spetterà al Comune, dunque, la valutazione circa la concreta sussistenza dei presupposti per aderire alla misura straordinaria della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale all’interno della procedura di dissesto che non sia possibile chiudere altrimenti.