Anche per il 2021 continua, a favore degli operatori del turismo e dello spettacolo, l’esenzione della prima rata IMU, in continuità con quanto previsto lo scorso anno per l’IMU 2020 in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; infatti, i commi compresi fra il 599 ed il 601 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020), dispongono che non è dovuta la prima rata dell’IMU per le seguenti tipologie di immobili:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanza, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi dell’imposta siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili nella categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni: discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi dell’imposta siano anche gestori delle attività in essi esercitate.
Previsto un incremento di 79,10 milioni di euro per il 2021 del fondo già istituito lo scorso anno dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) per il medesimo scopo relativo all’esenzione IMU 2020, per la cui ripartizione bisognerà attendere l’adozione di uno o più decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città.