Avvicendamento nel ruolo di Presidente dell’organo di revisione: serve una nuova delibera consiliare
Segnaliamo un recente parere del Ministero dell’Interno, pubblicato lo scorso 4 gennaio (e consultabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/pareri/98691), con cui è stato affermato che è competenza del Consiglio Comunale decidere l’eventuale avvicendamento nel ruolo di Presidente dell’organo di revisione fra i membri, tramite l’adozione di una propria delibera, dinanzi all’ipotesi di dimissioni dell’originario Presidente.
Tale principio è desumibile dalla lettera b) dell’art. 57 ter del DL n. 124/2019, che ha modificato la previgente disposizione normativa dell’art. 16, comma 25, del DL n. 138/2011, aggiungendo il comma 25 bis: proprio detto ultimo comma, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente, tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno n.23 del 2012. Pertanto, secondo il Ministero, è evidente dal dato formale della citata norma di modifica che la facoltà di scelta del componente con funzioni di Presidente è rimessa esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche nella situazione di dimissioni del Presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente.
La nuova delibera con cui il Consiglio manifestare la volontà di scelta del nuovo Presidente, previa verifica dei requisiti richiesti in capo al revisore individuato, risulta, perciò, imprescindibile.