Necessaria la gara per l’alienazione di un reliquato stradale da parte del Comune
L’alienazione di un reliquato stradale deve essere, di regola, preceduta dall’instaurazione di una gara competitiva tra più aspiranti all’acquisizione del medesimo bene, mentre il ricorso alla trattativa privata ha carattere eccezionale e residuale: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 5 gennaio 2021, n. 13.
Secondo i giudici, è il quadro normativo a deporre in tal senso:
- l’art. 192 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prescrive che la determina a contrarre deve essere preceduta dall’indicazione delle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e delle ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 12, comma 2, della Legge n. 127/1997 dispone che i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile e sempre che siano assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato;
- ai sensi dell’art. 41 del RD n. 827/1924, la trattativa privata costituisce modalità di alienazione ammissibile solo nei casi ivi espressamente previsti.
Conseguentemente, deve considerarsi illegittima la decisione del Comune che, senza adeguate forme di pubblicità circa la volontà di cedere a terzi l’immobile e senza motivazione, ha deciso di procedere alla stipula di un contratto di alienazione (permuta) di un terreno comunale mediante trattativa privata, nonostante alla stessa amministrazione comunale fossero pervenute, relativamente al terreno di cui trattasi, altre manifestazioni d’interesse.