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Le ipotesi eccezionali di soccorso istruttorio in materia di garanzia provvisoria

Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice dei contrati pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) permette di ovviare alle irregolarità della garanzia provvisoria già tempestivamente prodotta o anche di esibire tardivamente una fideiussione già formata nei termini ma non di sopperire alla omissione del deposito nel termine indicato dalla legge di gara, attraverso la formazione di un nuovo documento, tale da riflettersi sulla integrità dell’offerta (in questo senso, Cons. Stato, n. 3372 del 2016; id. n. 5467 del 2017): è quanto evidenziato dal TAR Lazio, Roma, sez. II quater, nella sent. 30 dicembre 2020, n. 14111.

Al di fuori di dette limitate ipotesi, secondo i giudici, il soccorso non può operare e si verifica un caso di “mancata costituzione” della garanzia, con conseguente esclusione dalla gara; diversamente, infatti, verrebbe alterata la par condicio tra i concorrenti, la cui proposta negoziale sarebbe priva di un elemento che vi afferisce per volontà del legislatore.

Ciò, del resto, è conforme al principio per il quale il soccorso istruttorio non permette in linea di principio di costituire ex post e, dopo l’esaurimento dei termini perentori concessi, alcun documento attestante requisiti che il concorrente avrebbe dovuto possedere entro quel termine e di cui era invece privo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 9/2014).