L’art. 1 comma 822 della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) interviene sul c.d. “fondone” istituito dall’art. 106 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e rifinanziato dall’art. 39 del Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n. 104), prevedendo un incremento di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei Comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province; come precisato dal comma 823, tali risorse sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID- 19.
Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate; le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 827 prevede che gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.
Il comma 828 prevede delle sanzioni per il ritardo degli EE.LL. nella trasmissione della certificazione in discorso:
- se la trasmissione avverrà entro il 30 giugno 2022, gli enti ridurranno il fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023;
- se la trasmissione avverrà nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023;
- se la trasmissione avverrà dal 1° agosto 2022 in poi, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023.
A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.
Il comma 829 prevede che entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l’andamento delle spese nell’anno 2021 dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 827.
Infine, il comma 832 prevede, al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’Interno con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; detto fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.