Incremento del fondo per gli enti in deficit strutturale
La Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020) contiene delle novità per i Comuni in deficit strutturale e in piano di riequilibrio.
Il comma 775 dell’art. 1 prevede un incremento di 100 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 del fondo istituito dall’art. 53 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) a favore degli enti in deficit strutturale; detto fondo sarà ripartito tra i Comuni che, alla data del 1° gennaio 2021:
- hanno il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione;
- risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso;
- presentano un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite inferiore a 495 (mentre il valore previsto nell’originaria istituzione del fondo tramite il Decreto Agosto era pari a 395).
Ricordiamo che l’IVSM è calcolato dall’ISTAT sulla base dei seguenti indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani:
- incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio;
- incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti;
- incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie;
- incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne;
- incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate;
- incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica;
- incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro.
Per quanto attiene la capacità fiscale, ricordiamo che è un indice determinato con decreto del MEF del 30 ottobre 2018 (“Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, contenente il dato relativo ai vari Comuni, avendo riguardo ai seguenti dati:
- gettito dell’IMU e della TASI (standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili), che rappresenta il 47% della CF complessiva;
- cd tax gap dell’IMU e della TASI per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale (calcolato sulla base della differenza tra il gettito catastale ad aliquota standard, che costituisce un gettito teorico, e il gettito effettivo standardizzato);
- gettito dell’addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l’anno 2016, desumibili dalle dichiarazioni Unico-Persone fisiche presentate nel 2017;
- CF relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che risulta derivata dalla nuova stima dei fabbisogni standard (servizio rifiuti);
- stima econometrica della capacità fiscale residuale.
Il successivo comma 776 prevede che la ripartizione del fondo dovrà avvenire con un decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro la fine di gennaio 2020; per il riparto, i criteri terranno conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti.
Il comma 777, infine, precisa che sono esclusi dall’incremento i Comuni che hanno già usufruito del fondo in occasione della sua originaria previsione ad opera del citato DL n. 104/2020.