È valida la sottoscrizione della dichiarazione fiscale da parte dell’intermediario unicamente mediante la c.d. “firma Ade” (i.e. la firma elettronica basata sul certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate) apposta in sede di autentica del file da trasmettere all’amministrazione finanziaria, essendo conforme alle procedure attualmente in uso per adempiere agli obblighi disposti dall’art. 3 del d.P.R. n. 322/1998: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 619 del 23 dicembre 2020.
In merito alla disposizione testè richiamata, recante “Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha riassunto in molteplici documenti, sia di prassi, sia di risposta a specifiche istanze dei contribuenti su casi personali, quali siano i principi esistenti in materia ed i corretti comportamenti da tenere.
In particolare, nei più recenti interventi – si veda, ad esempio, la risposta n. 518/2019 – è stato precisato, tra l’altro, che:
- l’impegno, eventualmente cumulativo, a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, è rilasciato al contribuente o al sostituto di imposta contestualmente alla ricezione della stessa o all’assunzione dell’incarico professionale (sottoscritto dal cliente) per la sua predisposizione;
- la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio dei vari modelli dichiarativi, precede l’invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione;
- conseguentemente, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario;
- gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d’imposta conservare l’originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale o “C.A.D.”).